L’avanzamento di carriera nell’Arma dei Carabinieri:
cause impeditive, sospensione e recupero dell’anzianità alla luce della legge Nordio e della recente giurisprudenza.
Quando un procedimento penale o disciplinare può fermare la carriera di un Carabiniere?
E quando è possibile recuperare l’anzianità di promozione perduta?
Dalle novità della legge Nordio alle più recenti pronunce giurisprudenziali, l’elaborato esplora regole e snodi decisivi dell’avanzamento.
Un approfondimento per comprendere come si intrecciano esigenze dell’Amministrazione e tutela del percorso professionale del militare.
Aliquote di avanzamento e ambito di applicazione
La progressione di carriera del personale dell’Arma dei Carabinieri è disciplinata dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare (COM), attraverso regole comuni e disposizioni proprie dei singoli ruoli. L’aliquota individua il personale ammesso alla valutazione: l’inclusione non coincide con la promozione, che presuppone il giudizio richiesto per il grado e il rispetto delle ulteriori condizioni di legge. Per gli ufficiali operano gli artt. 1050 e 1053; per ispettori e sovrintendenti rilevano le aliquote annuali e i requisiti del rispettivo ruolo. Per appuntati e carabinieri l’art. 1311 prevede invece una procedura collegata alla maturazione dell’anzianità individuale, con giudizio di idoneità della commissione permanente e conferimento del grado da parte del Comandante generale o dell’autorità delegata.
Impedimenti, sospensione ed esclusione: art. 1051 del COM
L’art. 1051 del Codice dell’ordinamento militare individua le situazioni che possono ostacolare la progressione di carriera del personale dell’Arma dei Carabinieri, distinguendo gli impedimenti temporanei dall’esclusione definitiva dalle procedure di avanzamento.
In particolare, il comma 2 impedisce l’inserimento nell’aliquota o la valutazione per l’avanzamento quando il carabiniere:
- sia destinatario, per un delitto non colposo, di una condanna di primo grado, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oppure di un decreto penale di condanna esecutivo, anche quando la pena sia condizionalmente sospesa;
- sia sottoposto a un procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato;
sia sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; - si trovi in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni.
A queste ipotesi si aggiunge quella prevista dal comma 1, che preclude la valutazione per l’avanzamento al militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
Per quanto riguarda l’impedimento disciplinare, non è sufficiente la semplice esistenza di una contestazione: occorre che il procedimento possa concludersi con una sanzione di stato. La sola pendenza di un procedimento diretto all’irrogazione di una sanzione di corpo non determina, quindi, la preclusione prevista dal comma 2, lettera b).
Accanto a queste cause, il comma 3 contempla la possibilità di sospendere eccezionalmente la valutazione quando le autorità competenti ritengano di non poter formulare il giudizio sull’avanzamento. La sospensione richiede, in questo caso, l’indicazione dei motivi che impediscono di procedere alla valutazione.
Il comma 4 regola invece l’eventualità che una delle situazioni previste dal comma 2 sopravvenga durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento. In tale circostanza, la valutazione viene sospesa oppure, se il quadro è già stato formato, il direttore generale del personale militare dispone la cancellazione dell’interessato. Per gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, il riferimento temporale è la conclusione dei lavori di valutazione. Al militare devono essere comunicati la sospensione e i motivi che l’hanno determinata, come stabilisce il comma 5.
Questi impedimenti non comportano necessariamente la perdita definitiva della possibilità di avanzare. I commi 6 e 7 prevedono infatti l’apposizione della riserva e, al venir meno dell’ostacolo, l’inclusione nella prima aliquota utile oppure la sottoposizione a valutazione, salvo che le cause impeditive comportino la cessazione dal servizio permanente. La cessazione dell’impedimento consente dunque di riprendere il percorso di avanzamento, ma non attribuisce, da sola, il diritto alla promozione.
Diversa è la situazione disciplinata dal comma 8, che prevede l’esclusione definitiva da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito tra ruoli. Per il personale in servizio permanente, tale conseguenza richiede una condanna definitiva a una pena non inferiore a due anni per un delitto non colposo, commesso mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni oppure lesivi del prestigio dell’Amministrazione e dell’onore militare. Non basta, pertanto, una qualsiasi condanna definitiva: devono ricorrere anche la soglia di pena e le caratteristiche della condotta espressamente richieste dalla norma.
La Legge Nordio
La Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. Legge Nordio) ha modificato il rapporto tra procedimento penale e avanzamento di carriera del personale militare, compresi i Carabinieri. Prima della riforma, il rinvio a giudizio o l’ammissione a un rito alternativo per un delitto non colposo erano sufficienti a impedire l’inserimento nell’aliquota e la valutazione per l’avanzamento. Il blocco poteva quindi intervenire quando il processo doveva ancora accertare la responsabilità dell’interessato.
Con l’art. 7 della legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, questo momento è stato spostato in avanti. La nuova formulazione dell’art. 1051, comma 2, lettera a), del Codice dell’ordinamento militare richiede una condanna di primo grado, una sentenza di patteggiamento oppure un decreto penale di condanna esecutivo per delitto non colposo. L’impedimento opera anche quando la pena è condizionalmente sospesa; per la condanna di primo grado, invece, non è necessario attendere che la decisione diventi definitiva.
La novità consiste dunque nel fatto che il semplice rinvio a giudizio non determina più, sulla base di questa disposizione, l’esclusione automatica dall’aliquota. Un carabiniere sottoposto a processo può pertanto accedere alla procedura di avanzamento, purché possieda i requisiti richiesti e non ricorrano altre cause impeditive.
La riforma, tuttavia, non ha eliminato ogni possibilità di arrestare la progressione di carriera prima della condanna. Restano rilevanti, tra gli altri, il procedimento disciplinare dal quale può derivare una sanzione di stato, la sospensione dall’impiego o dalle funzioni del grado e la sospensione eccezionale e motivata della valutazione. Rimane inoltre la disciplina specifica dei Carabinieri imputati per delitto non colposo e ammessi al prolungamento della ferma, per i quali l’impedimento permane fino all’ammissione in servizio permanente.
Per comprendere se un blocco sia legittimo, occorre quindi esaminare il fondamento del provvedimento: la sola pendenza penale non basta più per applicare la nuova lettera a), mentre un diverso impedimento deve essere valutato secondo la disposizione che lo prevede.
Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali
L’art. 1085 del Codice dell’ordinamento militare, rubricato “Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali”, regola la ripresa del percorso di avanzamento quando vengono meno gli ostacoli che lo avevano interrotto. Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, la disposizione distingue due conseguenze: la possibilità di essere nuovamente valutati e il recupero dell’anzianità di promozione. La cessazione dell’impedimento consente di riprendere il procedimento; il riconoscimento della decorrenza che sarebbe spettata in precedenza richiede invece ulteriori condizioni.
Il comma 1 stabilisce che l’ufficiale non valutato o non promosso, ai sensi degli artt. 1051, comma 2, e 1073, perché sottoposto a procedimento disciplinare, sospeso dall’impiego o in aspettativa per infermità, venga valutato o nuovamente valutato una volta cessata la causa impeditiva. Qualora abbia subito detrazioni di anzianità, occorre verificare che risulti ancora più anziano di un pari grado già valutato. Nell’avanzamento a scelta, il giudizio viene formulato in occasione della prima graduatoria successiva alla cessazione dell’impedimento. La norma riapre dunque il percorso di carriera, lasciando agli organi competenti la verifica dei presupposti necessari per la promozione.
Una tutela più incisiva è prevista dal comma 2, che consente, a determinate condizioni, di recuperare l’anzianità che l’ufficiale avrebbe conseguito se l’avanzamento non fosse stato interrotto. Questa disciplina riguarda l’ufficiale il cui procedimento disciplinare si sia concluso in senso favorevole, quello per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall’impiego e quello che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Le condizioni del recupero variano secondo il sistema di avanzamento. Quando la promozione avviene ad anzianità, l’ufficiale giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione consegue il grado superiore con l’anzianità che gli sarebbe spettata a suo tempo, anche in assenza di una vacanza organica. Nell’avanzamento a scelta, invece, l’idoneità deve accompagnarsi a un punto di merito che avrebbe consentito la promozione se attribuito in una precedente graduatoria. Anche in questo caso è possibile recuperare la decorrenza originaria senza che occorra una vacanza nel grado superiore; la promozione viene però computata tra quelle dell’anno cui si riferisce la graduatoria nella quale è effettuata la nuova valutazione.
La tutela si estende inoltre alle responsabilità di comando: se la sospensione dall’impiego ha riguardato un ufficiale che esercitava tali responsabilità, la disposizione prevede l’attribuzione dello stesso comando, oppure di un altro di livello equivalente, alla prima assegnazione di comandi successiva alla cessazione della causa impeditiva.
Il comma 3 disciplina infine la posizione dell’ufficiale assolto con sentenza definitiva. Fatta salva la definizione dell’eventuale procedimento disciplinare, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 1090, commi 1, 2 e 3, e la valutazione o il rinnovo del giudizio devono essere effettuati entro sei mesi dalla cessazione dell’impedimento. Il termine riguarda questa specifica fattispecie e non si estende indistintamente a tutte le ipotesi dell’art. 1085. Il richiamo all’eventuale procedimento disciplinare evidenzia, inoltre, che l’esito penale deve essere coordinato con quello disciplinare prima di stabilire gli effetti sulla progressione di carriera.
Sospensione discrezionale
L’art. 1089 del Codice dell’ordinamento militare, rubricato “Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale”, disciplina la ripresa del procedimento quando il giudizio sull’avanzamento sia stato sospeso ai sensi dell’art. 1051, comma 3. La disposizione pone un limite temporale a questa sospensione: l’ufficiale deve essere valutato quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi che l’hanno determinata e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione.
Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, gli effetti della successiva valutazione dipendono dal sistema di avanzamento. Quando questo avviene ad anzianità, l’ufficiale giudicato idoneo viene iscritto nel quadro vigente. Se il suo turno di promozione è già maturato, consegue il grado superiore anche in assenza di una vacanza organica, con l’anzianità che gli sarebbe spettata se il procedimento non fosse stato sospeso.
Nell’avanzamento a scelta, invece, l’ufficiale giudicato idoneo viene collocato, in base al punteggio attribuito, nella graduatoria nella quale sarebbe stato originariamente compreso. Il recupero della promozione richiede quindi che la posizione raggiunta consenta l’iscrizione nel quadro di avanzamento e che l’interessato sia già stato raggiunto dal turno di promozione. Quando ricorrono queste condizioni, la promozione viene conferita con l’anzianità spettante, anche senza una vacanza nel grado superiore. Se il numero delle promozioni previste per l’anno è già esaurito, quella così disposta viene computata tra le promozioni dell’anno successivo.
La norma tutela dunque l’ufficiale dagli effetti del ritardo, consentendo di recuperare la posizione che avrebbe potuto conseguire senza la sospensione. Questo recupero resta però subordinato all’esito favorevole della valutazione e alle condizioni previste per il relativo sistema di avanzamento: il decorso dell’anno non determina una promozione automatica.
Il limite annuale riguarda specificamente la sospensione discrezionale del giudizio di avanzamento e non va confuso con la durata della sospensione precauzionale dall’impiego, che costituisce un istituto distinto. L’art. 1092 consente inoltre di applicare questa disciplina al personale degli altri ruoli dell’Arma, nei limiti della compatibilità con le rispettive disposizioni sull’avanzamento.
Giurisprudenza recente
- Consiglio di Stato, sez. II, 21 marzo 2022, n. 2013, riguarda un ufficiale dei Carabinieri, escluso dall’avanzamento durante un procedimento disciplinare concluso con due giorni di consegna di rigore. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso: per l’art. 1085, comma 2, il procedimento può considerarsi concluso “in senso favorevole” anche quando viene irrogata una sanzione di corpo anziché di stato.
- TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 13 febbraio 2026, n. 2805, che riguarda un ufficiale della Marina Militare, quindi non direttamente un carabiniere. Applicando il nuovo art. 1051, comma 2, lettera a), il TAR annulla l’esclusione perché la condanna richiamata dall’Amministrazione era stata superata, prima del provvedimento, dalla successiva pronuncia di non doversi procedere per prescrizione. L’annullamento dell’esclusione dall’aliquota non comporta, però, il riconoscimento automatico di tutte le promozioni pregresse.


