Il Sindacato

INTRODUZIONE COMPENDIO 2013

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, al pari di quanto praticato per il restante personale del pubblico impiego, percepisce, con cadenza mensile e per 13 mensilità, una retribuzione che concretizza il cd. "reddito da lavoro dipendente", al lordo delle ritenute, come conseguenza dello specifico rapporto di lavoro con la propria Amministrazione.

Tale retribuzione si compone di due fondamentali tipologie:
- il trattamento economico fondamentale (o fisso), che rappresenta la parte della retribuzione di natura fissa e ricorrente, che viene corrisposta al dipendente con carattere di generalità e di continuità, indipendentemente dal settore di impiego, dai compiti assegnati e dai servizi effettivamente prestati;
- il trattamento economico accessorio (o variabile), che rappresenta invece la componente della retribuzione che riveste carattere di precarietà ed accidenta-lità, sulla quale il dipendente non ha ragione di riporre affidamento e che, pertanto, nel corso del servizio svolto dal personale, viene ad essere individuata attraverso una complessa ed articolata attività di carattere amministrativo-contabile e deve necessariamente rispondere a vincolanti prescrizioni di ordine documentale.

Al riguardo, è opportuno evidenziare preliminarmente che la diversa connotazione delle due componenti, fondamentale ed accessoria, non solo incide in modo significativo sulla retribuzione complessiva annua corrisposta al dipendente durante il servizio, ma influisce anche sul calcolo del trattamento economico che verrà ad essere corrisposto all'atto del collocamento in congedo (tematica, quella del trattamento economico di quiescenza, non ricompresa nella trattazione della presente pubblicazione).

Nel quadriennio 2002-2005, il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è stato oggetto di rilevanti ed innovativi interventi di carattere normativo, che hanno inciso profondamente ed in modo significativo sull'intero sistema normo-economico, dando luogo:
- nella componente del cd. trattamento economico fondamentale (o fisso), all'introduzione di un nuovo sistema di calcolo dello stipendio (cd. stipendio parametrale), alla modifica di taluni istituti (come l'assegno funzionale) ed all'introduzione di nuovi emolumenti (come l'emolumento aggiuntivo fisso di polizia);
- nell'ambito del cd. trattamento economico accessorio (o variabile), ad un ge-nerale fenomeno di estensione, alle Forze di polizia ad ordinamento militare di istituti storicamente riservati alle altre Forze armate (quali il compenso forfetario di impiego e l'Indennità di comando) ed al contemporaneo incremento, in modo piuttosto significativo, degli importi corrisposti al personale, attraverso specifiche indennità, in occasione di particolari condizioni di impiego ed a seguito di peculiari servizi prestati (festivi, superfestivi, notturni, ecc.).

Le tappe più significative, che hanno segnato il percorso legislativo delle numerose innovazioni introdotte in materia di trattamento economico, traggono so-stanzialmente origine dal "contratto" firmato, nel luglio 2002, dalle Ammini-strazioni e dalle Organizzazioni Sindacali e dai Co.Ce.R. del personale del Comparto Difesa-Sicurezza, per il quadriennio normo-economico 2002-2005.
Ma già nel 2001, la legge n. 86/2001 aveva delegato il Governo a razionalizzare il sistema retributivo del personale cd. contrattualizzato delle Forze armate e di polizia, cioè proprio di quel personale destinatario dei citati provvedimenti di contrattazione/concertazione. In esecuzione di tale delega, con il decreto legi-slativo n. 193/2003 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il sistema dei "parametri stipendiali" che ha individuato 19 diverse posizioni economiche cui corrisponde un pari numero di trattamenti stipendiali, a seconda delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità connessi con il grado rivestito.
La legge Finanziaria 2003 poi, nel corrispondere ulteriori miglioramenti retributivi al personale delle Forze armate e di polizia, ha consentito di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2003 , le misure dell'assegno funzionale, ride-terminandole rispettivamente al compimento dei 17 e 29 anni di servizio.
La disciplina afferente l'assegno in argomento è stata peraltro oggetto di una revisione, finalizzata ad incrementarne gli importi e rivedere le soglie di anzianità necessarie per conseguire il beneficio, fissate ora in 17, 27 e 32 anni di servizio.

La sintesi dei provvedimenti legislativi richiamati, conferma la specificità del Comparto Difesa-Sicurezza, ora esplicitamente sancita con l'approvazione della recente L. 183/2010.

Tutto ciò, rende ancor più chiara l'intenzione di tendere ad una progressiva tra-sformazione del reddito da lavoro dipendente del personale del pubblico impiego (Forze di polizia ed armate comprese), smantellando gli schemi rigidi che vedevano il trattamento economico del personale ancorato a stipendi fissi, troppo spesso staticamente legati a lente progressioni di carriera e di anzianità, per fare spazio ad un nuovo sistema più dinamico nel quale:
- l'attribuzione degli incrementi retributivi è sempre più spesso riferita a criteri di "produttività", alla stregua di quanto praticato nelle amministrazioni private;
- vengono riconosciuti specifici emolumenti ("indennità") per l'effettivo impiego in condizioni disagiate e per l'espletamento di servizi maggiormente onerosi, generando una consistente variabilità della retribuzione del personale, mediante il forte incremento della componente del cd. trattamento economico accessorio (o variabile).

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