INFORTUNI E CAUSE DI SERVIZIO

CAUSE DI SERVIZIO

La richiesta di causa di servizio è la procedura con la quale qualsiasi militare di ordine e grado chiede che un’infermità o lesione venga considerata collegata allo svolgimento del servizio, quindi riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio.
Può essere chiesta sempre, tuttavia se viene chiesta entro 6 mesi si ha diritto, qualora l’esito sia positivo, all’equo indennizzo. Per la richiesta di causa di servizio c’è un modulo sul portale dall’Arma. L’entità dell’equo indennizzo varia in base all’età del militare e ovviamente alla gravità della patologia stessa.

Quando si tratta di eventi traumatici il Comando può avviare la pratica con il modello “C”: compila il modello descrivendo l’evento e lo inoltra direttamente all’Infermeria o al Dipartimento Militare di Medicina Legale competente per territorio (nel caso in cui l’evento si sia verificato all’estero la competenza è esclusivamente del Policlinico Militare “Celio” Roma). La Commissione Medica Ospedaliera (CMO), ricevuta l’istanza, dispone l’accertamento con visita diretta del richiedente e quindi esprime un giudizio sull’idoneità al servizio, sull’entità della menomazione accertata e sull’ascrivibilità ad una delle categorie previste dal D.P.R. 30/12/1981, n. 834, il quale prevede 2 tabelle, A e B.
La richiesta di causa di servizio viene dunque valutata solo ai fini della classificazione tabellare, e poi va inoltrata al Comitato di Verifica per le Cause di servizio di Roma che esprime il parere definitivo. A questo punto ci sarà il decreto da parte del Comando Generale che si esprimerà sia nel caso di esito positivo che negativo. Tale decreto arriverà al Comando del militare insieme all’equo indennizzo (se l’esito sarà positivo).

In definitiva il compito della CMO è di verificare che l’infermità sia documentata e di fare una valutazione tabellare (se si tratta di causa di servizio lo stabilirà il Comitato di Verifica). Se la CMO giudica non classificabile una malattia significa che il danno è sotto il 10%. In questo caso comunque si esprimerà il Comitato di Verifica. In CMO quando si trattano le richieste di dipendenza da causa di servizio va chiesto al militare se è in servizio o in malattia per quella patologia. In questo secondo caso non si fa la valutazione tabellare ma si aspetta l’esito della malattia, perche è in evoluzione.

LA CLASSIFICAZIONE TABELLARE

La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità o lesioni che provocano un’invalidità permanente che va dal 10 al 20%. La Tabella A è divisa in 8 categorie che sono inversamente proporzionali al grado di invalidità e che vanno dalla 8^ categoria alla 1^ categoria. Le categorie corrispondono, secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/03/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità: 1^ categoria 100-80%, 2^ categoria 80-75%, 3^ categoria 75-70%, 4^ categoria 70-60%, 5^ categoria 60-50%, 6^ categoria 50-40%, 7^ categoria 40-30%, 8^ categoria 30-20%.

Possiamo parlare di riforma quando abbiamo patologie classificate con tab. A 5^ categoria, quindi pari ad un 51-60 % di invalidità permanente.

L’AGGRAVAMENTO

L’aggravamento della causa di servizio è la richiesta di revisione di un’infermità già riconosciuta a causa di un peggioramento delle condizioni fisiche del militare.
La richiesta di aggravamento va fatta entro 5 anni dal decreto di riconoscimento del Comando Generale. In caso di accoglimento si farà una rivalutazione della categoria tabellare con riliquidazione dell’equo indennizzo (verrà corrisposta la differenza) ed eventualmente il passaggio ad una categoria pensionistica superiore Sull’aggravamento si esprime esclusivamente la Commissione Medica Ospedaliera. Al militare arriverà un nuovo decreto da parte del Comando Generale.

INTERDIPENDENZA

L’interdipendenza per causa di servizio è il riconoscimento medico-legale che una nuova patologia è conseguenza diretta di una malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla conoscenza della nuova infermità. L’interdipendenza, se riconosciuta, consente di avere benefici economici e pensionistici: equo indennizzo, aumento della categoria di invalidità e ricalcolo della pensione privilegiata. Per l’interdipendenza si esprime il Comitato di Verifica di Roma.

VITTIME DEL DOVERE

Sono militari che hanno subito invalidità permanenti o il decesso durante il servizio, in missioni, in operazioni di contrasto alla criminalità, ordine pubblico, soccorso o esposizione a sostanze nocive (es. amianto, uranio) in teatri operativi.
La differenza con la causa di servizio risiede nell’intensità del rischio: per le vittime del dovere le lesioni sono subite non nell’attività lavorativa ordinaria ma in contesti rischiosi che eccedono l’ordinarietà. La legge prevede per loro e i familiari superstiti specifici benefici economici previdenziali ed assistenziali: assegni mensili, incrementi della retribuzione pensionabile ed esenzioni fiscali. La CMO in questo caso non fa una classificazione tabellare come per le cause di servizio ma assegna percentuali di invalidità.

Sportello salute USIC

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