LA CLASSIFICAZIONE TABELLARE
La Tabella B non è suddivisa in categorie e contiene infermità o lesioni che provocano un’invalidità permanente che va dal 10 al 20%. La Tabella A è divisa in 8 categorie che sono inversamente proporzionali al grado di invalidità e che vanno dalla 8^ categoria alla 1^ categoria. Le categorie corrispondono, secondo la sentenza della Corte dei Conti 12/03/1960, n. 53710, alle seguenti percentuali di invalidità: 1^ categoria 100-80%, 2^ categoria 80-75%, 3^ categoria 75-70%, 4^ categoria 70-60%, 5^ categoria 60-50%, 6^ categoria 50-40%, 7^ categoria 40-30%, 8^ categoria 30-20%.
Possiamo parlare di riforma quando abbiamo patologie classificate con tab. A 5^ categoria, quindi pari ad un 51-60 % di invalidità permanente.
L’AGGRAVAMENTO
L’aggravamento della causa di servizio è la richiesta di revisione di un’infermità già riconosciuta a causa di un peggioramento delle condizioni fisiche del militare.
La richiesta di aggravamento va fatta entro 5 anni dal decreto di riconoscimento del Comando Generale. In caso di accoglimento si farà una rivalutazione della categoria tabellare con riliquidazione dell’equo indennizzo (verrà corrisposta la differenza) ed eventualmente il passaggio ad una categoria pensionistica superiore Sull’aggravamento si esprime esclusivamente la Commissione Medica Ospedaliera. Al militare arriverà un nuovo decreto da parte del Comando Generale.
INTERDIPENDENZA
L’interdipendenza per causa di servizio è il riconoscimento medico-legale che una nuova patologia è conseguenza diretta di una malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio. La domanda va presentata entro 6 mesi dalla conoscenza della nuova infermità. L’interdipendenza, se riconosciuta, consente di avere benefici economici e pensionistici: equo indennizzo, aumento della categoria di invalidità e ricalcolo della pensione privilegiata. Per l’interdipendenza si esprime il Comitato di Verifica di Roma.
VITTIME DEL DOVERE
Sono militari che hanno subito invalidità permanenti o il decesso durante il servizio, in missioni, in operazioni di contrasto alla criminalità, ordine pubblico, soccorso o esposizione a sostanze nocive (es. amianto, uranio) in teatri operativi.
La differenza con la causa di servizio risiede nell’intensità del rischio: per le vittime del dovere le lesioni sono subite non nell’attività lavorativa ordinaria ma in contesti rischiosi che eccedono l’ordinarietà. La legge prevede per loro e i familiari superstiti specifici benefici economici previdenziali ed assistenziali: assegni mensili, incrementi della retribuzione pensionabile ed esenzioni fiscali. La CMO in questo caso non fa una classificazione tabellare come per le cause di servizio ma assegna percentuali di invalidità.
Sportello salute USIC
Il team dell’Area Salute è a disposizione per rispondere alle richieste legate a tutti gli aspetti della salute e del benessere connessi all’attività lavorativa del Carabiniere.
Offriamo supporto e orientamento su tematiche fisiche, psicologiche e organizzative, con attenzione alle condizioni di servizio, allo stress lavoro-correlato e alla tutela della persona.
Compila il modulo per inviare la tua richiesta diretta: verrai ricontattato dal nostro gruppo di lavoro in modo riservato.


